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Dal primo gennaio aumenteranno le multe!

+6%, è l'effetto del FOI, l'indice dei prezzi al consumo

Moto - News: Dal primo gennaio aumenteranno le multe!

Visto che c’è la crisi... dal 1° gennaio 2013 arriva un aumento che interessa le multe: 5,7%. Perché? E' l'effetto del FOI, acronimo di "indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" che è aumentato un po’ troppo. Si tratta di un indice Istat che non ha mero valore statistico, ma che viene aggiornato ogni due anni. Questo serve nel mondo reale per calcolare i valori monetari (pensiamo al canone degli affitti, all'importo degli assegni da corrispondere al coniuge separato...) e dal primo giorno dell'anno nuovo, interesserà anche le contravvenzioni.

DIVIETO DI SOSTA: DA 39 A 41 EURO
L'Asaps, ha così "visto" l’aumento per le infrazioni più comuni: un divieto di sosta passerà da 39 a 41 euro, il mancato uso delle cinture di sicurezza da 76 a 80 euro, per chi userà il cellulare alla guida da 152 a 161 euro, per chi passerà col rosso da 154 a 163 euro e da 159 a 168 euro per chi supererà il limite di velocità fra i 10 e 40 km/h. E’ un bel colpo per le tasche degli italiani: l’aumento per una infrazione in divieto di sosta, da quando è stato introdotto il meccanismo del FOI, nel 1993, è stato del 59%.

OGNI DUE ANNI

Giordano Biserni (Presidente dell'Asaps) ha la soluzione per fermare questa ennesima stangata, la decima dal '93 ad oggi si può: basta sospendere l'articolo 195 del Codice della Strada, che recita così: "La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1".

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