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Green pass Covid: come funziona e a chi serve

Da oggi gran parte dell'Italia torna gialla e gli spostamenti tra regioni sono liberi, ma da e per le arancioni e rosse è richiesta una certificazione verde. Cos'è, come ottenerla, validità e pene previste.

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ITALIA TRICOLORE

Oggi è entrato in vigore il Decreto-legge 22 Aprile 2021 n. 52, che ha disposto l’applicazione di misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni e dalle ordinanze del Ministro della Salute, ecco come viene divisa l'Italia a seconda dei colori delle regioni:

  • - zona gialla: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto e alle province autonome di Bolzano e di Trento;
  • - zona arancione: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta;
  • - zona rossa: Sardegna.

Questa suddivisione e le disposizioni del DL n. 52 possono però essere superate a livello locale dalle misure adottate dalle Regioni e dalle Province autonome, che si possono conoscere facendo riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.
Il decreto legge resta in vigore fino al 31 luglio, data fino alla quale è stato prorogato lo stato di emergenza e il coprifuoco dalle 22:00 alle 5:00, intervallo temporale entro il quale non sono concessi spostamenti, a meno che non siano giustificati dai soliti tre motivi:

- comprovate esigenze lavorative,

- situazioni di necessità (anche per assistere parenti o amici non autosufficienti),

- motivi di salute.

Nelle Regioni arancioni e rosse si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali.
Fate molta attenzione alla vostra autodichiarazione, perché è oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato.

Se vi spostate per lavoro, potete mostrare il cartellino aziendale oppure un'altra documentazione adeguata fornita dal datore di lavoro, che dimostri la condizione dichiarata.

Sono ammessi gli spostamenti e le visite ad amici e parenti, dall'1 maggio al 15 giugno 2021, nelle Regioni gialle, senza limiti territoriali ma nel limite di quattro persone, oltre ai minori e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Le visite saranno possibili anche in zona arancione ma con limiti territoriali, cioè all'intenro del proprio comune, mentre sono vietate in zona rossa.

SPOSTAMENTI: SERVE LA CERTIFICAZIONE VERDE O IL GREEN PASS

Chiamatelo come volete, ma è un documento necessario per spostarsi da e per le regioni arancioni e rosse, mentre tra quelle gialle ci si può muovere liberamente.

Che cos'è la certificazione verde o il green pass?

Previsto dal DL “Riaperture” n. 52, attesta le tre indispensabili condizioni che permettono a ogni cittadino italiano di recarsi o provenire da una regione arancione o rossa. Lo strumento dichiara che il possessore:

- ha svolto l'intero ciclo vaccinale (quindi entrambe le dosi),

- ha eseguito un tampone negativo (molecolare o rapido) nelle ultime 48 ore,

- è guarito dal coronavirus.

VALIDITÀ DEL GREEN PASS PER OGNI CASO

A seconda della condizione, la certificazione ha una diversa validità:

- 6 mesi per la certificazione di avvenuta vaccinazione, rilasciata su richiesta dell'interessato dalla struttura che ha effettuato la vaccinazione. Può avere formato cartaceo o digitale e sarà disponibile nel fascicolo sanitario elettronico.

- 6 mesi per la certificazione di avvenuta guarigione dal Covid 19, rilasciata su richiesta dell'interessato a seconda del caso: dalla struttura presso la quale il possessore è stato ricoverato in formato cartaceo o digitale, altrimenti dal proprio medico di base e dal pediatra e sarà disponibile sul fascicolo sanitario elettronico. Bisogna però fare attenzione a non contrarre il virus: infatti se il possessore della certificazione dovesse nuovamente risultare positivo al Covid durante i sei mesi di validità, la certificazione di guarigione perde la sua validità.

- 48 ore per il tampone negativo (molecolare o rapido): la certificazione è emessa dalla struttura che effettua il tampone oppure dal proprio medico di base e dal pediatra.

OPERATIVITÀ IN STILE ITALIANO

Ci sono però alcuni aspetti da valutare che rientrano nella tipicità italiana: la certificazione non sarà subito attiva, perché è necessario attendere un apposito dpcm per istituire la piattaforma chiamata DGC (Digital green card) che emetterà i certificati e ne dimostrerà la validità.

Sarà questo atteso dpcm a dettare le specifiche tecniche per lo scambio di dati tra i green pass e la piattaforma nazionale, e tra questa e analoghe piattaforme istituite negli altri stati europei, che l'UE intende uniformare.
Autenticità, validità e integrità delle certificazioni saranno codificate da un codice identificativo univoco, nel frattempo, in attesa del dpcm che introdurrà le specifiche tecniche, il green pass deve contenere gli elementi minimi fissati dal decreto legge (dati anagrafici e data di riferimento per stabilire la validità).

Per il ciclo vaccinale sarà necessario verificare come procedono le operazioni e le quantità di vaccini a disposizione, considerando che le Regioni italiane viaggiano a diverse velocità.

Infine, per quanto riguarda i tamponi, la loro validità è di 48 ore: questo significa che se lo spostamento è superiore alle 48 ore (per esempio un viaggio di lavoro di 3 giorni), il titolare del green pass deve sottoporsi a un altro tampone prima di tornare indietro. Suggeriamo di informarsi dove poter effettuare il secondo esame, prima del viaggio di andata.

SANZIONI PREVISTE

Come per le autodichiarazioni false, sono previste sanzioni penali in caso di certificati falsi o alterati a seconda delle diverse declinazioni (falsità materiale in atti pubblici, falsità materiale in certificati e autorizzazioni amministrative, falsità ideologica in atti pubblici, falsità ideologica in certificati e autorizzazioni amministrative). Nel DL inoltre è previsto l'inaprimento di un terzo delle pene previste per questi reati.

È previsto anche l'inasprimento anche del falso, commesso da coloro che nell'esercizio di una professione sanitaria o di un altro servizio di pubblica necessità, attestino falsamente uno dei tre casi per i quali è previsto il rilascio del green pass (avvenuta vaccinazione, guarigione dal virus o negatività del tampone). Le sanzioni penali della reclusione fino a un anno o quella pecuniaria da 51 a 516 euro saranno aumentate di un terzo e si applicheranno congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Se i reati vengono commessi da privati, la riduzione di un terzo delle pene, prevista dall'articolo 482 del codice penale, è sterilizzata dall'aumento di un terzo previsto dal DL Riaperture n. 52 e quindi l'applicazione della sanzione sarà piena e la stessa conseguenza è prevista chi, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un certificato falso.

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